diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 23011 del 31/10/2007 (Rv. 600689 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Vincolo di destinazione a parcheggio - Azione dei proprietari contro il costruttore venditore - Legittimazione dei proprietari assegnatari di posto auto condominiale - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600689-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

Nel caso di azione promossa dai proprietari dei singoli appartamenti nei confronti del costruttore venditore per far valere, a norma dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, il vincolo di destinazione a parcheggio delle porzioni del complesso immobiliare sulle quali il convenuto si è riservato il diritto di proprietà, non ha titolo a partecipare al giudizio il condomino cui il medesimo costruttore venditore ha viceversa attribuito, quale accessorio della vendita della singola unità abitativa, il posto auto condominiale in proprietà "pro quota" sull'area in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)