Sez. 2, Sentenza n. 10999 del 09/08/2001 (Rv. 548944 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Area di edificio destinata a parcheggio - Rivendica del diritto d'uso nei confronti del venditore - Azione giudiziaria promossa solo da parte di alcuni condomini - Litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini - Sussistenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO
Nell'ipotesi in cui solo alcuni condomini abbiano convenuto in giudizio il venditore - costruttore dell'edificio per rivendicare il diritto reale d'uso sull'area dell'edificio destinata a parcheggio, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini, atteso che vengono dedotti in giudizio i distinti diritti di ciascuno, non collegati tra loro se non per l'identità del titolo (legale) da cui derivano.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)