Sez. 3, Sentenza n. 2280 del 06/10/1967 (Rv. 329483 - 01)
COMODATO - IN GENERE - MOLESTIE DI FATTO - AZIONI SPETTANTI AL COMODATARIO.*
COMODATO - IN GENERE - MOLESTIE DI FATTO - AZIONI SPETTANTI AL COMODATARIO.*
Al pari del conduttore, il comodatario di un immobile che subisca, ad opera di un terzo, una molestia, non di diritto, ma di fatto, puo agire direttamente contro il terzo ex art. 1585, secondo comma, cod. civ., oppure con l'Azione di responsabilita aquiliana, ex art. 2043 cod.civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 1803
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)