Sez. 3, Sentenza n. 2423 del 09/02/2004 (Rv. 569993 - 01)
FORZE ARMATE - CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI | Danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di difesa della proprietà individuale - Richiesta di risarcimento - Legittimazione passiva - Spettanza al Ministero dell'Interno - Esclusione - Al Ministero della Difesa - Sussistenza - Fondamento.
FORZE ARMATE - CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI
Nel giudizio per risarcimento dei danni cagionati a terzi da un carabiniere nell'esercizio dell'attività istituzionale di difesa della proprietà individuale (danni consistenti, nella specie, nelle lesioni personali provocate ad un soggetto attinto da un colpo esploso dalla pistola di un carabiniere che stava inseguendo gli autori di un tentativo di rapina), l'amministrazione pubblica passivamente legittimata, alla stregua del sistema normativo di cui agli artt. 1, 2 e 24 del r.d. 14 giugno 1934, n. 1169 (modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, ma applicabile nella specie "ratione temporis"), è il Ministero della Difesa, e non già il Ministero dell'Interno, riferendosi il rapporto che si stabilisce tra l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e ai progetti riguardanti la efficienza numerica dell'Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell'Arma in militari e civili.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/06/1934 num. 1169 art. 1, Regio Decr. 14/06/1934 num. 1169 art. 2, Regio Decr. 14/06/1934 num. 1169 art. 24, Decreto Legisl. 05/10/2000 num. 297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)