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Sez. 5, Sentenza n. 2966 del 01/03/2002 (Rv. 552677 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione decennale dalle imposte sui redditi per gli stabilimenti industriali impiantati nei territori meridionali, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 717 del 1965 - Decorrenza del beneficio dalla presentazione della richiesta - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552677-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione decennale dalle imposte sui redditi, prevista dall'art. 13 della legge 26 giugno 1965, n.717, per gli stabilimenti industriali che si impiantano nei territori meridionali, non decorre dalla data di presentazione della domanda, in quanto l'art. 19 del D.M. 14 dicembre 1965 - emanato in attuazione del predetto art. 13 - prevede, al terzo comma, che la richiesta di esenzione può essere effettuata anche in sede di opposizione all'avviso di accertamento, senza che venga meno il diritto al beneficio, se riconosciuto, per l'intero decennio dal primo esercizio di produzione del reddito.

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1965 num. 717 art. 13, DM Finanze 14/12/1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)