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Sez. 5, Sentenza n. 904 del 25/01/2002 (Rv. 551849 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Esenzioni dall'ILOR e dall'IRPEG ex artt. 101 T.U. 218/1978 - Applicazione - Presupposti - Domanda del contribuente - Necessità - Proposizione - Forme ex art. 19 D.M. 14.12.1965 - Termine di decadenza la proposizione della domanda - Sussistenza - Esclusione - Termine di prescrizione ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551849-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

La disciplina delle esenzioni dall'ILOR e dall'IRPEG di cui al combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, 101 e 105 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, e 14, comma quinto, della legge 1 marzo 1986 n. 64, postula, per la relativa applicazione, una domanda del contribuente, sia essa da individuare nella richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi (art. 102, comma terzo, richiamato dall'art.105, comma primo) - che deve considerarsi regola generale in materia (cfr.anche art. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973) -, sia essa consistente in una specifica, autonoma istanza "ad hoc" (ex combinato disposto degli artt. 104 del d.P.R. n.218 del 1978 e 19 - 20 del D.M. 14 dicembre 1965, recante modalità di applicazione delle agevolazioni nel Mezzogiorno). La domanda per l'applicazione delle esenzioni "de quibus" non è, peraltro, soggetta, né espressamente, né implicitamente, secondo un'interpretazione conforme a diritto dell'art. 19 del D.M. 14.12.1965 citato, ad alcun termine decadenziale, essendo le dette esenzioni, attesane la natura di veri e propri diritti soggettivi previsti ex lege, sottoposti all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946. Ne consegue che il contribuente il quale abbia proposto detta domanda ha diritto a fruire dell'esenzione per l'intero decennio previsto dalla legge, mentre, nell'ipotesi in cui non sia stata ritualmente proposta domanda di esenzione, né con istanza ad hoc, né nel contesto della dichiarazione dei redditi, e, relativamente ad uno o più periodi d'imposta compresi nel decennio (potenzialmente esente), sia stato notificato al contribuente il relativo avviso di accertamento od il ruolo, questi è assoggettato al normale onere di esercitare tempestivamente il diritto alla tutela giurisdizionale avverso tali provvedimenti impositivi.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 601 art. 26, Legge 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 06/03/1978 num. 218 art. 101, Legge 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST., DM Finanze 14/12/1965 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)