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Sez. 2, Sentenza n. 278 del 29/01/1973 (Rv. 362151 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RENDITA PER INABILITA PERMANENTE - INDENNITA PER INABILITA TEMPORANEA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362151-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RENDITA PER INABILITA PERMANENTE - INDENNITA PER INABILITA TEMPORANEA - DIFFERENZE.*

In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, mentre la rendita per inabilita permanente, regolata dagli artt 74, 84 del tu del 1965 ha la funzione di indennizzare il danno fisico subito dallo assicurato in conseguenza di infortunio o malattia professionale, in relazione ai riflessi che ne derivano sulle capacita di lavoro dello assicurato, secondo le percentuali stabilite nelle apposite tabelle di valutazione; l'indennita giornaliera per inabilita temporanea, prevista dall'art 68 del tu citato e una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento dal quarto giorno successivo all'infortunio fino a quando dura l'inabilita che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro.*

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)