Sez. L, Sentenza n. 212 del 12/01/1983 (Rv. 425041 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - INDENNITÀ RELATIVA - FUNZIONE - CORRESPONSIONE OLTRE QUELLA SPETTANTE PER INABILITÀ PERMANENTE - AMMISSIBILITÀ - CESSAZIONE - MOMENTO - INDIVIDUAZIONE - POSTUMI RESIDUI DETERMINANTI INABILITÀ PERMANENTE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - INDENNITÀ RELATIVA - FUNZIONE - CORRESPONSIONE OLTRE QUELLA SPETTANTE PER INABILITÀ PERMANENTE - AMMISSIBILITÀ - CESSAZIONE - MOMENTO - INDIVIDUAZIONE - POSTUMI RESIDUI DETERMINANTI INABILITÀ PERMANENTE - CONSEGUENZE.*
In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, la indennità per inabilità temporanea assoluta ha il preciso scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro, ossia la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita della attitudine al lavoro, sicché tale indennità è corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità permanente, cessando nello stesso momento in cui viene meno la inabilità temporanea e, nel caso che dall'infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica, dal quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di legge, l'indennità per inabilità permanente. (V 278/73, mass n 362151).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)