Sez. 1, Sentenza n. 3014 del 25/10/1971 (Rv. 354301 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - POTERI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - CRITERI PER LA STIMA - CRITERI DIVERSI DA QUELLI LEGISLATIVI - UTILIZZABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - POTERI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - CRITERI PER LA STIMA - CRITERI DIVERSI DA QUELLI LEGISLATIVI - UTILIZZABILITA - CONDIZIONI.*
Le commissioni delle imposte, nel determinare il valore dei beni da assoggettare alle imposte indirette sui trasferimenti, non devono necessariamente riferirsi agli elementi di valutazione indicati dalla legge (artt 15 e 16 del RDL 7 agosto 1936 n 1639 e art 1 RDL 5 marzo 1942 n 186) che hanno solo valore indicativo e possono discostarsene purche diano adeguata ragione della stima accolta con motivazione anche sommaria, ma sufficiente a permettere di ricostruire l'iter logico seguito. (Conf 3963'68, mass n 337514).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1942 num. 186 art. 1, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 42, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)