diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3963 del 14/12/1968 (Rv. 337514 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - DECISIONI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - CRITERI PER LA STIMA - ADOTTABILITA DI CRITERI DIVERSI DA QUELLI LEGISLATIVI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337514-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - DECISIONI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - CRITERI PER LA STIMA - ADOTTABILITA DI CRITERI DIVERSI DA QUELLI LEGISLATIVI - CONDIZIONI.*

Nelle controversie in materia di imposte sui trasferimenti di ricchezza, le commissioni tributarie provinciali possono anche adottare un criterio diverso da quelli (valore comparativo e capitalizzazione del reddito) indicativamente menzionati dall'art 16 del RDL 7 agosto 1936, n.1639, purche in tale ipotesi risulti chiaramente quale sia il criterio adottato e quali le ragioni della sua scelta, e in ogni caso, per il calcolo del valore imponibile, ci si riferisca ad elementi concreti e non generici. (V. 821-66, massima n.321648 819-66, massima n.321645 2800-62).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)