Sez. L, Sentenza n. 1458 del 20/04/1977 (Rv. 385162 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DEGLI AVVENTIZI DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO PER MANCATO SUPERAMENTO DI UN CONCORSO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE COME NECESSARIO PER LA COPERTURA DI DETERMINATI POSTI - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - ESPLETAMENTO DEL CONCORSO DOPO L'ESAURIMENTO DEL PERIODO DI PROVA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DEGLI AVVENTIZI DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO PER MANCATO SUPERAMENTO DI UN CONCORSO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE COME NECESSARIO PER LA COPERTURA DI DETERMINATI POSTI - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - ESPLETAMENTO DEL CONCORSO DOPO L'ESAURIMENTO DEL PERIODO DI PROVA - IRRILEVANZA.*
Qualora il regolamento per il personale di un ente pubblico economico - insindacabile dal giudice ordinario, in quanto espressione del potere organizzatorio dell'ente medesimo - prescriva che determinati posti di lavoro debbano essere coperti mediante pubblico concorso e che gli avventizi, provvisoriamente destinati a detti posti, sono nominati di ruolo soltanto se superano tale concorso, costituisce giustificato motivo di licenziamento, a norma dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, il mancato superamento del concorso da parte dei suddetti avventizi, ancorche il concorso stesso sia stato espletato dopo l'esaurimento del periodo di prova. Ed, invero, mentre, da un lato, la definitivita del rapporto di avventiziato, conseguente alla fine del periodo di prova, non esclude che tale rapporto possa cessare ove sopravvengano circostanze inerenti all'organizzazione dell'ente tali da giustificare il licenziamento a norma della citata legge, dall'altro, il mantenimento in servizio degli avventizi malgrado l'esito negativo del concorso, comprometterebbe concretamente proprio il sistema organizzativo dell'azienda, quale delineato dall'ente medesimo nell'Esercizio del suo discrezionale ed insindacabile potere di autoregolamentazione. (V 3554/75, mass n 377751; (V 3332/75, mass n 377458).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2134, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)