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Sez. 2, Sentenza n. 2975 del 22/10/1971 (Rv. 354242 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INCIDENZA DELL'INVALIDITA - DETERMINAZIONE - FATTORI SOGGETTIVI, AMBIENTALI ED ECONOMICI - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354242-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INCIDENZA DELL'INVALIDITA - DETERMINAZIONE - FATTORI SOGGETTIVI, AMBIENTALI ED ECONOMICI - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione dell'invalidita dell'assicurato, ai fini della concessione della pensione, va determinata tenendo conto non solo della incidenza dell'infermita sulla capacita generica di lavoro ma anche delle altre condizioni soggettive del lavoratore, quali l'eta e le attitudini tecnico-professionali e degli altri fattori estrinseci, ambientali ed economico-sociali, che possono influire sulla concreta possibilita di utile impiego delle residue energie lavorative. Tale valutazione spetta al giudice di merito e il suo giudizio e incensurabile in Sede di legittimita ove sia sorretto da adeguata motivazione. (V 628'71, mass n 350346; 603'71, mass n 350320).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)