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Sez. 2, Sentenza n. 603 del 06/03/1971 (Rv. 350320 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - EFFETTO INVALIDANTE DELLA MALATTIA DENUNZIATA - INCIDENZA DELLA INVALIDITA SULLA CAPACITA DI LAVORO E GUADAGNO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350320-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - EFFETTO INVALIDANTE DELLA MALATTIA DENUNZIATA - INCIDENZA DELLA INVALIDITA SULLA CAPACITA DI LAVORO E GUADAGNO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Costituisce un tipico accertamento di fatto il giudizio sull'entita dell'effetto invalidante delle infermita denunciate dall'assicurato all' istituto di previdenza e la valutazione dell'effetto delle malattie sulla capacita di lavoro e di guadagno dell'assicurato, ai fini del riconoscimento del suo preteso diritto alla pensione d'invalidita. Ma tale accertamento, come tutti i giudizi di fatto, e incensurabile in Sede di legittimita solo ove sia sorretto da una motivazione che consenta di rilevare l'adeguatezza, coerenza e logicita delle ragioni che hanno indotto il giudice di merito a formarsi il convincimento posto a base della sua decisione. (V 1135'70, mass n 346715' 3632'69, mass n 343850' 1573'69, mass n 340468).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)