Sez. U, Sentenza n. 2570 del 25/03/1988 (Rv. 458308 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - LIMITI - DISTANZE MINIME - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA SULLE FARMACIE - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE MINIME DA PARTE DI UN FARMACISTA E CONSEGUENZIALE SVIAMENTO DI CLIENTELA IN DANNO DI UN ALTRO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - LIMITI - DISTANZE MINIME - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA SULLE FARMACIE - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE MINIME DA PARTE DI UN FARMACISTA E CONSEGUENZIALE SVIAMENTO DI CLIENTELA IN DANNO DI UN ALTRO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
La controversia promossa dal titolare di una farmacia nei confronti di altro farmacista, per denunciare il comportamento di questi consistente nell'aver aperto un secondo accesso al proprio Esercizio, in violazione delle distanze minime prescritte dagli artt. 1 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e 13 del d.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275, con conseguenziale sviamento di clientela in danno di esso istante, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., considerando che le suddette norme non solo tutelano esigenze pubblicistiche, ma assolvono anche a funzione disciplinatrice della concorrenza nel settore, e che, quindi, la domanda che ne invochi l'osservanza, nell'ambito del rapporto fra imprenditori, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo. (V 274/86, mass n 443911).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 1, DPR 21/08/1971 num. 1275 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)