Sez. U, Sentenza n. 274 del 17/01/1986 (Rv. 443911 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA SULLE FARMACIE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO O CONSERVATIVO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA SULLE FARMACIE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO O CONSERVATIVO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'assoggettamento delle farmacie a regime pubblicistico, con riguardo sia alla preventiva autorizzazione che al successivo controllo da parte dell'amministrazione sulla relativa attività, nonché l'inderogabile principio della coincidenza della qualità di titolare con quella di gestore della farmacia (legge 2 aprile 1968 n. 475 e d.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275), non escludono il potere giurisdizionale del giudice ordinario di disporre il sequestro, giudiziario o conservativo, di una farmacia, a tutela di posizioni di diritto soggettivo di persone diverse dal titolare-gestore, ma comportano soltanto che il concreto Esercizio di tale potere non può interferire su quella disciplina e su quel principio, con la conseguenza, in particolare, che la custodia dell'azienda deve essere affidata allo stesso destinatario della misura cautelare, ovvero, se affidata ad un estraneo, deve tradursi in una mera sorveglianza che non privi il titolare della farmacia dell'Esercizio dell'impresa e della disponibilità dei beni e dei mezzi a ciò occorrenti. (V 6587/83, mass n 431311; (V 240/76, mass n 378894; (V 286/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 676, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 CORTE COST., DPR 21/08/1971 num. 1275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)