Sez. 4, Sentenza n. 3164 del 11/12/1986 Ud. (dep. 16/03/1987) Rv. 175356 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DIMENSIONE DELL'IMPRESA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DIMENSIONE DELL'IMPRESA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
In tema di infortuni sul lavoro il datore di lavoro può essere considerato esente da responsabilità penale per eventuali danni alle persone conseguenti ad inosservanza delle prescritte norme antinfortunistiche, solo quando sia rigorosamente provato che abbia delegato ad altra persona, tecnicamente qualificata, l'incarico di seguire lo svolgimento del lavoro e non risulti che sia a conoscenza di eventuali inadempienze della persona da lui delegata, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa. (V mass n 171403; (V mass n 172511).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)