Sez. 4, Sentenza n. 12304 del 22/03/1985 Ud. (dep. 20/12/1985) Rv. 171403 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - IN AZIENDA DI GRANDI DIMENSIONI - CONDIZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - IN AZIENDA DI GRANDI DIMENSIONI - CONDIZIONI.*
In tema di infortuni sul lavoro verificatisi in una impresa di grandi dimensioni il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità in merito all'osservanza delle norme antinfortunistiche solo quando sia rigorosamente provato che abbia delegato ad altra persona, tecnicamente qualificata, l'incarico di seguire lo svolgimento del lavoro, riservando per sè solo funzioni amministrative e non risulti che sia a conoscenza di eventuali inadempienze della persona da lui delegata. Ne consegue che se l'imprenditore ammetta di non avere convenientemente istruito l'infortunato circa il funzionamento della macchina a cui era addetto, in quanto dichiari che preposte a tale compito vi erano altre persone in possesso di cognizioni tecniche ed operative, di cui egli invece era sprovvisto, e si accerti che la deficienza organizzativa non possa non addebitarsi all'imputato perché i suoi preposti risultano essere dei meri dipendenti e non risulti in alcun modo che le dimensioni dell'impresa siano tali da rendere inevitabile la delega a dipendenti specializzati di parte delle responsabilità gravanti sul datore di lavoro, solo questo va ritenuto responsabile del fatto reato verificatosi.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)