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Sez. U, Sentenza n. 2173 del 28/03/1983 (Rv. 427030 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427030-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONDIZIONI.*

L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, il quale dispone che gli istituti di patronato di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato, comporta che il rapporto di lavoro dei dipendenti dei predetti istituti, ancorché in precedenza considerato e disciplinato come rapporto di pubblico impiego, assume natura privatistica e consegue la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia inerente al suddetto rapporto, ove esso sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della citata legge, o comunque possa essere ritenuto in corso alla data medesima come per la controversia promossa con l'impugnazione da parte del lavoratore del licenziamento anteriormente intimatogli. (V 5521/81, mass n 416224).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)