Sez. U, Sentenza n. 5521 del 22/10/1981 (Rv. 416224 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - NATURA - PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - RAPPORTI DI LAVORO COSTITUITI ANTERIORMENTE CON I DIPENDENTI - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTI DI NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - NATURA - PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - RAPPORTI DI LAVORO COSTITUITI ANTERIORMENTE CON I DIPENDENTI - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTI DI NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, il quale dispone che gli istituti di patronato, di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato, comporta che i rapporti di lavoro dei dipendenti di detti istituti, aventi natura di rapporti di pubblico impiego prima della data di entrata in vigore della norma medesima, si trasformano, ove si protraggano dopo tale data, in rapporti di natura privatistica, e, pertanto, restano devoluti alla cognizione del giudice ordinario. (V. 5330/80, mass. N. 409199).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)