Sez. 6, Sentenza n. 8915 del 19/12/2007 Ud. (dep. 28/02/2008) Rv. 239417 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO | Sentenza inappellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 443 comma terzo cod.proc.pen. - Possibilità per tale organo di proporre appello incidentale - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO
Nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443 comma terzo cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)