Sez. 2, Sentenza n. 28886 del 11/06/2003 Ud. (dep. 07/07/2003) Rv. 226351 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Condanna a seguito di giudizio abbreviato - Appello dell'imputato - Proponibilità dell'appello incidentale da parte del PM - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 595 cod. proc. pen. in relazione all'art. 443, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui preclude al P.M. la proposizione dell'appello incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna emessa in esito al giudizio abbreviato, in quanto il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del P.M. e quelli dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)