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Sez. 1, Sentenza n. 47212 del 13/12/2005 Cc. (dep. 23/12/2005) Rv. 233272 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO | Procedimento attivato dal P.M. - Pendenza - Produzione di documenti relativi ad elementi probatori "nuovi" - Precedente rinnovazione della domanda cautelare nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto con allegazione dei medesimi elementi - Preclusione alla decisione da parte del tribunale - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233272-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO

Qualora il P.M., nelle more della decisione sull'appello proposto contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, adduca elementi probatori nuovi, già posti a base di una rinnovata domanda cautelare avanzata al G.i.p. ex art. 291 cod.proc.pen., è preclusa al giudice di appello ogni decisione e l'appello proposto dal P.M. deve essere dichiarato inammissibile sulla base del principio di alternatività tra le iniziative esperibili dalla parte pubblica in merito alla domanda cautelare in presenza degli elementi probatori nuovi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)