diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 36679 del 20/06/2013 Cc. (dep. 06/09/2013) Rv. 256887 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Pendenza - Fatti nuovi sopravvenuti - Richiesta nuova misura cautelare - Accoglimento - Legittimità - Effetti sull'impugnazione - Improcedibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256887-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In pendenza di un'impugnazione incidentale "de libertate", il pubblico ministero, a fronte di sopravvenuti nuovi elementi, può avanzare per il medesimo fatto nuova richiesta cautelare al g.i.p. che, una volta accolta, rende improcedibile l'impugnazione pendente. (Fattispecie nella quale era stato accolto il ricorso per cassazione del P.M. avverso il provvedimento del tribunale del riesame che aveva annullato un'ordinanza cautelare e prima che si pronunciasse in sede di rinvio il medesimo tribunale era stata richiesta ed ottenuta altra misura cautelare sulla scorta di nuovi elementi probatori).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)