Sez. L, Sentenza n. 12402 del 22/08/2002 (Rv. 557034 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Rendita per inabilità permanente e indennità giornaliera per invalidità temporanea - Diverse funzioni - Titolare di rendita infortunistica per inabilità permanente in attività di servizio ed avente diritto all'assistenza malattia a carico dell'INPS - Obbligo di erogazione di indennità di malattia - Sussistenza - Anche in caso di malattia costituente aggravamento degli esiti dell'infortunio sul lavoro.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, mentre la rendita per inabilità permanente ha la funzione d'indennizzare il danno fisico subito dall'assicurato in relazione alle percentuali di riduzione della sua attitudine al lavoro, l'indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finche dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative; pertanto, nell'ipotesi in cui il titolare di rendita infortunistica per inabilità permanente abbia diritto per rioccupazione o per continuazione del lavoro all'assistenza di malattia a carico dell'I.N.P.S., rientra nella sfera degli obblighi di tale istituto l'erogazione delle prestazioni economiche (indennità di malattia) per i periodi di infermità coperti dall'assicurazione sociale; e ciò anche quando lo stato di malattia si riveli come aggravamento degli esiti dell'infortunio sul lavoro suscettibile di stabilizzazione ad un diverso e maggiore livello invalidante (nel qual caso potrà richiedersi la revisione della rendita), o comunque come ulteriore conseguenza e recrudescenza temporanea dell'infortunio stesso.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)