Sez. L, Sentenza n. 14684 del 29/12/1999 (Rv. 532595 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Inabilità permanente parziale con continuazione dell'attività lavorativa - Sopravvenuta inabilità temporanea assoluta - Indennità giornaliera - Diritto - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, qualora continuando l'attività lavorativa, si aggravino - determinando una inabilità temporanea assoluta - gli esiti di un infortunio o di una malattia professionale, per i quali viene già corrisposta una rendità per inabilità permanente parziale, non sussiste il diritto alla indennità giornaliera, non potendo tali prestazioni cumularsi.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 66, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 68, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)