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Sez. L, Sentenza n. 13842 del 06/07/2015 (Rv. 635816 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Art. 5 del r.d.l. n. 692 del 1923 - Lavoro straordinario - Determinazione del compenso in misura non inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria - Condizioni - Orario massimo di lavoro inferiore le otto ore giornaliere e le quarantotto ore settimanali - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635816-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

L'art. 5 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, nella parte in cui stabilisce che la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro svolte oltre il limite di orario normale, che l'art. 1 dello stesso r.d.l. fissa in otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali, sicché, ove la contrattazione collettiva stabilisca un orario massimo di lavoro normale inferiore ai predetti limiti (nella specie, trentasei ore settimanali), il compenso dovuto per le ore di lavoro svolto in eccedenza, ma fino al limite di quello legale, può essere legittimamente determinato anche in misura inferiore rispetto al dieci per cento della paga ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 5, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)