Sez. L, Sentenza n. 2245 del 01/02/2006 (Rv. 586847 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Art. 5 R.D.L. n. 692 del 1923 - Determinazione del compenso per il lavoro straordinario in misura non inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria - Applicabilità di tale disposizione soltanto per le ore di straordinario eccedenti le otto ore giornaliere e le quarantotto ore settimanali - Conseguenze - Contrattazione collettiva prevedente la maggiorazione del 30 per cento per straordinario diurno e del 50 per cento per straordinario notturno - Contrasto con la Carta Sociale Europea - Insussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
In tema di compenso per lavoro straordinario, la regola di cui all'art. 5 r.d. - legge n. 692 del 1923 secondo cui la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si riferisce esclusivamente alle ore di straordinario eccedenti la giornata normale di lavoro prevista dall'art. 1 dello stesso r.d..legge in otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali. Ne consegue che nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva, in base all'art. 2108 cod. civ., fissi un orario massimo di lavoro normale inferiore alle otto ore giornaliere e alle quarantotto ore settimanali, il compenso deve essere sempre corrisposto, ma eventualmente anche in misura inferiore al dieci per cento della paga ordinaria. Inoltre, la disciplina collettiva in materia di compenso per lavoro straordinario (nella specie, la maggiorazione del 30 per cento per straordinario diurno e del 50 per cento per lo straordinario notturno, calcolato sulla paga base, scatti di anzianità, indennità di contingenza e indennità contrattuali, previste dal CCNL dei lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana) non risulta in contrasto con la Carta Sociale Europea che all'art. 4, primo comma, prevede che "le Parti si impegnano a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario, ad eccezione di alcuni casi particolari".
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 09/02/1999 num. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)