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Sez. 1, Sentenza n. 6365 del 27/06/1998 (Rv. 516797 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - IN GENERE | Valori dichiarati - Rettifica - Preclusione ex art. 8 legge n. 880/86 - Applicazione alle donazioni intervenute anteriormente al 10 luglio 1986 - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516797-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - IN GENERE

In tema di imposta sulle donazioni, il principio secondo cui non sono oggetto di rettifica i valori dichiarati quando gli stessi non sono inferiori al reddito catastale rivalutato e moltiplicato per il coefficiente di legge, stabilito dall'art. 8 della legge 17 dicembre 1986 n. 880, si applica anche alle donazioni poste in essere anteriormente al 1.ò luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Infatti, la retroattività di tale norma, in un primo momento limitata al 1.ò luglio 1986 dall'art. 11 della citata legge n. 880 del 1986, è stata poi riconosciuta dall'art. 12, comma tre ter, del D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 154 del 1988.

Riferimenti normativi: Legge 17/12/1986 num. 880 art. 8, Legge 17/12/1986 num. 880 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)