Sez. 5, Sentenza n. 513 del 18/01/2002 (Rv. 551641 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O DIRITTI IMMOBILIARI | Applicabilità del disposto dell'art. 11, comma 1 - bis, della legge n. 880 del 1986 - Condizioni - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O DIRITTI IMMOBILIARI
L'art. 11, comma primo bis, della legge 17 dicembre 1986, n. 880, (comma aggiunto dall'art. 12, comma terzo ter, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, come convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154)si compone di tre periodi: nel primo si afferma che le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, modificativo dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, si applicano anche alle successioni apertesi prima del 1 luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento di valore; nel secondo periodo si prende in considerazione l'ipotesi che il valore dichiarato entro il 30 giugno 1986 sia inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio automatico; infine, nel terzo periodo si afferma che <<A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa>>. Tale serie di disposizioni deve essere interpretata nel senso che esse prendono in considerazione due distinte ipotesi: la prima è quella nella quale, con le denunce anteriori al primo comma luglio 1986, sono dichiarati valori superiori ai valori risultanti dall'applicazione dei criteri di calcolo automatico, con la conseguenza che, se è stato su di esse adottato un avviso di rettifica, esso è illegittimo; la seconda è quella nella quale il valore dichiarato entro il 30 giugno 1986 è inferiore al valore risultante dal calcolo automatico, nel qual caso, e soltanto per esso, si sottopone il contribuente, che voglia usufruire dell'applicazione dei criteri automatici di calcolo, all'onere di presentare, entro il termine perentorio del 30 settembre 1988, una dichiarazione integrativa.
Riferimenti normativi: Legge 17/12/1986 num. 880 art. 11 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 17/12/1986 num. 880 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)