Sez. 2, Sentenza n. 3666 del 22/12/1972 (Rv. 361707 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SITUAZIONI GIURIDICHE ESAURITE - INEFFICACIA - RAPPORTI CONTROVERSI NON ESAURITI - EFFICACIA - APPLICABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - FATTISPECIE (AUTORITA DEL GIUDICATO PENALE IN ALTRI GIUDIZI).*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SITUAZIONI GIURIDICHE ESAURITE - INEFFICACIA - RAPPORTI CONTROVERSI NON ESAURITI - EFFICACIA - APPLICABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - FATTISPECIE (AUTORITA DEL GIUDICATO PENALE IN ALTRI GIUDIZI).*
La pronuncia di incostituzionalita mentre lascia salvi tutti gli effetti gia prodottisi in modo definitivo in base alla legge dichiarata incostituzionale, spiega, invece, la sua efficacia sulle situazioni giuridiche non esaurite, perche ancora suscettibili di essere diversamente regolate e rende la norma dichiarata incostituzionale inapplicabile a tutti i rapporti controversi in Sede giudiziaria con la conseguenza che il giudice, in ogni stato e grado del giudizio ed anche di ufficio deve tener conto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimita costituzionale nel pronunziarsi sul rapporto sottoposto alla sua decisione. (applicazione in ordine al secondo comma dell'art 28 del codice di procedura penale, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n 51 del 22 marzo 1971. Il giudice di merito aveva posto a base della decisione nel pronunciare condanna dell' INPS al risarcimento dei danni a favore dei congiunti di una persona deceduta cadendo nel vano di corsa di un ascensore, sottoposto a vigilanza della sabiem dell'ospedale, in cui l'ascensore stesso era ubicato, e dello INPS, i fatti accertati nel procedimento penale contro un funzionario dell'ospedale, al quale l' INPS non aveva partecipato. La Corte suprema, nell'annullare la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice, ha richiamato il principio di cui in massima). (Conf 943'71, mass n 350869).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)