Sez. 1, Sentenza n. 943 del 03/04/1971 (Rv. 350869 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÈ EFFETTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - INEFFICACIA RISPETTO ALLE SITUAZIONI GIURIDICHE ESAURITE - EFFICACIA RISPETTO AI RAPPORTI NON ESAURITI E CONTROVERSI - APPLICABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO ANCHE D'UFFICIO.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÈ EFFETTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - INEFFICACIA RISPETTO ALLE SITUAZIONI GIURIDICHE ESAURITE - EFFICACIA RISPETTO AI RAPPORTI NON ESAURITI E CONTROVERSI - APPLICABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO ANCHE D'UFFICIO.*
La disposizione dell'art 136 della Costituzione, per cui la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, va interpretata nel senso che la pronuncia di incostituzionalita, mentre lascia salvi tutti gli effetti ormai prodottisi in modo definitivo in base alla norma di legge dichiarata incostituzionale, spiega invece la sua efficacia sulle situazioni giuridiche non esaurite, perche ancora suscettibili di essere diversamente regolate, e rende la norma dichiarata incostituzionale inapplicabile a tutti i rapporti controversi in Sede giudiziaria, con la conseguenza che il giudice, in ogni grado e stato del giudizio ed anche d'ufficio, deve tener conto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimita costituzionale nel pronunziarsi sul rapporto sottoposto alla sua decisione. (V 2588'70, mass n 348961).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)