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Sez. 3, Sentenza n. 4780 del 01/09/1982 (Rv. 422761 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - ATTESTAZIONI APPOSTEVI DAL POSTINO - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422761-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - ATTESTAZIONI APPOSTEVI DAL POSTINO - VALORE PROBATORIO.*

Nella notificazione per mezzo del servizio postale, le attestazioni apposte nell'avviso di ricevimento dall'agente che provvede al recapito del plico, così come quelle dell'ufficiale giudiziario, fanno fede fino a querela di falso solo riguardo ai fatti avvenuti in sua presenza e alle dichiarazioni a lui rese limitatamente al loro contenuto estrinseco, ed indipendentemente, quindi, dalla loro veridicità sostanziale. (Conf 1643/79, mass n 397988, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)