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Sez. 2, Sentenza n. 5647 del 28/10/1982 (Rv. 423420 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - CONTRATTI PREVISTI DALL'ART. 1350 COD. CIV. - RATIFICA - QUIETANZA RILASCIATA DAL DOMINUS ALL'ALTRO CONTRAENTE NEL RISCUOTERE IL PREZZO - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423420-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - CONTRATTI PREVISTI DALL'ART. 1350 COD. CIV. - RATIFICA - QUIETANZA RILASCIATA DAL DOMINUS ALL'ALTRO CONTRAENTE NEL RISCUOTERE IL PREZZO - IDONEITÀ.*

La ratifica di un contratto tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ. può consistere in una dichiarazione scritta da cui sia desumibile con sicurezza, anche se non manifestata esplicitamente, la volontà di approvare l'attività del falsus procurator e di far propri gli effetti giuridici del contratto da lui stipulato, come la quietanza che il dominus rilasci all'altro contraente nel riscuotere il prezzo stabilito o un acconto di esso, con precisi riferimenti al contratto al quale viene data esecuzione, poiché il pagamento e la riscossione rimarrebbero privi di causa se non si presupponesse avvenuta nello stesso momento la ratifica di quel determinato contratto. (V 61/81, mass n 410450; (V 6476/80, mass n 410234).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)