Sez. 3, Sentenza n. 6476 del 13/12/1980 (Rv. 410234 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - CONTRATTI RICHIEDENTI LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - RATIFICA SCRITTA - NECESSITA - REQUISITI - FATTISPECIE (GIRATA DELLE CAMBIALI RICEVUTE IN PAGAMENTO DEL PREZZO).*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - CONTRATTI RICHIEDENTI LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - RATIFICA SCRITTA - NECESSITA - REQUISITI - FATTISPECIE (GIRATA DELLE CAMBIALI RICEVUTE IN PAGAMENTO DEL PREZZO).*
A soddisfare l'esigenza della Forma scritta necessaria per la ratifica del contratto (richiedente tale Forma ad substantiam) stipulato dal falsus procurator, non e sufficiente un qualunque atto scritto il quale esteriorizzi solo una manifestazione di volonta del dominus che postuli una gia intervenuta ratifica, ma occorre che sia manifestata per iscritto la volonta di far proprio il contratto concluso dal falsus procurator con il terzo, e, cioe, che l'atto scritto non presupponga tale volonta, rivelandola quindi indirettamente, ma sia direttamente rivolto ad esprimerla. (nella specie, si e escluso che costituisse ratifica del contratto di compravendita immobiliare il fatto che il dominus avesse firmato per girata le cambiali ricevute in pagamento del prezzo). (V 2686/67, mass n 330137; (V 1494/65, mass n 312848; (Conf 1251/75, mass n 374723).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)