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Sez. 3, Ordinanza n. 26508 del 11/10/2024 (Rv. 672527-01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto autonomo di garanzia - Obbligazione assunta dal debitore principale e dal garante - Vincolo di solidarietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Disciplina ex art. 1310 c.c. - Applicabilità - Esclusione. OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672527-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di contratto autonomo di garanzia, non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, nei confronti degli altri.

Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)