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Sez. L - , Ordinanza n. 29519 del 11/10/2022 (Rv. 665831 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia INPS - Crediti di lavoro a carico del predetto Fondo - Natura - Giudicato nei confronti del datore di lavoro - Conversione della prescrizione breve in decennale nei confronti del coobbligato solidale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665831-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS - quale gestore del Fondo di garanzia - la corresponsione degli emolumenti retributivi corrispondenti alle ultime tre mensilità lavorative rappresenta un diritto di credito di natura previdenziale, come tale soggetto a prescrizione annuale, distinto ed autonomo dal diritto di credito retributivo al medesimo spettante nei confronti del datore di lavoro, rispetto al quale è pertanto esclusa la fattispecie dell'obbligazione solidale; ne deriva, altresì, che l'eventuale provvedimento passato in giudicato ottenuto nei confronti del datore di lavoro non vale a trasformare in decennale, ai sensi degli artt. 1310 e 2953 c.c., la prescrizione del predetto credito previdenziale nei confronti dell'INPS.

Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)