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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 529 del 11/01/2017 (Rv. 642435 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE | Notifica effettuata presso procuratore domiciliatario revocato - Applicabilità dell'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642435-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE

In tema di contenzioso tributario, la notifica eseguita presso il procuratore domiciliatario cui sia stato revocato il mandato e sostituito da un altro è inesistente - come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c. - una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 e confermato la sentenza di merito che ha dichiarato l’inesistenza della notificazione effettuata presso il procuratore domiciliatario sostituito da altro procuratore domiciliatario, essendo state la revoca e la nuova nomina portate a conoscenza della controparte mediante memoria di costituzione del nuovo difensore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)