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Sez. 3, Sentenza n. 759 del 19/01/2016 (Rv. 638542 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Notifica eseguita a difensore revocato e sostituito - Conoscenza della sostituzione da parte del notificante - Inesistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638542-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

La notifica eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da un altro è inesistente - come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c. - una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del procedimento per inattività delle parti in quanto il giudizio, a seguito di interruzione, era stato riassunto con atto notificato presso lo studio di un difensore diverso da quello con il quale le parti notificande si erano già costituite nello stesso giudizio, dopo una precedente riassunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)