Sez. 1, Sentenza n. 12876 del 19/11/1999 (Rv. 531339 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Provvedimenti del tribunale fallimentare di inammissibilità della revoca della proposta di concordato - Adozione nelle more del giudizio di omologazione - Decisorietà - Esclusione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
I provvedimenti, con cui il tribunale fallimentare, prima di provvedere con sentenza in merito all'omologazione del concordato fallimentare (a seguito di rimessione al collegio della relativa questione da parte del giudice delegato al fallimento), dichiari inammissibile la presentazione da parte del fallito di una nuova proposta di concordato, sono sprovvisti della decisorietà e definitività richieste ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., perché è la sentenza conclusiva del giudizio di omologazione ad avere il carattere di decisorietà con riguardo alle questioni insorte durante il giudizio di omologazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 129, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 129, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)