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Sez. 1, Sentenza n. 1983 del 11/02/2003 (Rv. 560372 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME | Provvedimento ordinatorio del giudice delegato in ordine a una proposta di concordato - Reclamabilità - Decreto emesso su reclamo - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560372-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME

Il provvedimento del giudice delegato che inviti la società garante di una proposta di concordato fallimentare a depositare presso un istituto di credito una somma di denaro necessaria per l'esecuzione del concordato stesso è espressione del potere ordinatorio del giudice in ordine alla gestione del patrimonio fallimentare, il cui esercizio dà luogo ad atti privi dei caratteri di definitività e di decisorietà. Pertanto, contro tale provvedimento è dato il rimedio del reclamo al tribunale ex articolo 26 della legge fall., mentre è inammissibile il ricorso per cassazione ex articolo 111 della Costituzione avverso il decreto che decide sul reclamo, in quanto anche quest'ultimo provvedimento è privo dei caratteri di decisorietà e definitività.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)