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Sez. 5 - , Ordinanza n. 14945 del 31/05/2019 (Rv. 654142 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione automatica ex art. 7 della l. n. 289 del 2002 - Presupposti - Cause ostative - Notifica di pvc con esito positivo e mancata sua definizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2019-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654142-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi, prevista dall'art. 7 della l. n. 289 del 2002, presuppone l'assenza di qualsivoglia attività accertativa da parte dell'Amministrazione, sicché è preclusa nel caso di notifica di un processo verbale di constatazione "con esito positivo", la cui mancata definizione ai sensi dell'art. 15 della l. n. 289 del 2002, come richiamato dalla lett. c) del comma 3 dell'art. 7 cit., costituisce causa ostativa qualunque sia l'importo oggetto della contestazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/02/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Legge 27/02/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)