Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26702 del 18/12/2014 (Rv. 634125 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 9 della legge n. 289 del 2002 - Cause ostative - Avvenuta consegna al contribuente di verbale di constatazione "con esito positivo" - Definizione automatica inoperante per tale annualità - Configurabilità - Indifferenza dell'organo da cui proviene - Equipollenza della consegna alla notifica.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la consegna al contribuente di un processo verbale di constatazione, redatto all'esito di una verifica della Guardia di Finanza "con esito positivo", rende inoperante la definizione automatica per l'anno a cui si riferisce, prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, analogamente alla notifica del predetto verbale, atteso che, a tal fine, rileva la funzione e non la provenienza dell'atto, mentre l'attestazione di avvenuta consegna del verbale al contribuente, risultante dalla sottoscrizione per ricevuta, è idonea a soddisfare la medesima esigenza di certezza sottesa alla notificazione, ossia la piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 14 n. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 15 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)