Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25890 del 18/11/2013 (Rv. 628943 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione per pregiudizialità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali - Intervenuta sentenza di primo grado, dichiarativa della nullità della delibera in forza del quale il decreto sia stato emesso - Istanza di prosecuzione della parte opponente - Mantenimento della sospensione necessaria - Esclusione - Sospensione ex art. 337 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In tema di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, quando relativamente alla causa pregiudicante sia intervenuta la sentenza di primo grado, dichiarativa della nullità della delibera in forza del quale il decreto sia stato emesso, non può disporsi - a fronte dell'istanza di prosecuzione della parte opponente - il mantenimento della sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., ferma la possibilità per il giudice di sospendere il processo dipendente ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., sulla base di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica svolta con l'atto di appello abbia fatto emergere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)