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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24046 del 12/11/2014 (Rv. 633442 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sospensione discrezionale ex art. 337 cod. proc. civ. - Condizioni di esercizio - Obbligo di motivazione del giudice - Necessità - Contenuto.
Stato
decisa il 2014-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633442-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne é stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)