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Sez. 3, Sentenza n. 10662 del 14/11/2003 Cc. (dep. 05/03/2004) Rv. 227554 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Beni e materiali dell'Amministrazione della difesa - Dichiarati fuori uso - Natura di rifiuto - Impossibilità a rispettare le condizioni del deposito temporaneo - Mancanza della autorizzazione - Reato di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 22 del 1997 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227554-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, l'accumulo di beni e materiali dichiarati fuori uso, e dei quali pertanto il detentore ha deciso di disfarsi, e/o di materiali, sostanze e beni compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi per i quali sussiste l'obbligo di disfarsi, effettuato al di fuori delle garanzie, formali e sostanziali, di tutela imposte dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, anche se non avente carattere di definitività, integra l'ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 51, comma secondo, del citato decreto n. 22. (Fattispecie relativa a deposito di materiali fuori uso e rottami dell'amministrazione della marina militare posti all'interno dell'area militare stessa, e nella quale la Corte ha escluso che possa avere rilievo giustificativo dello sforamento dei tempi richiesti dall'art. 6 lett. m) per qualificare il deposito quale temporaneo il rispetto delle disposizioni regolamentanti il procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (di cui ai d.P.R. 5 giugno 1976 n. 1076 e 1077 e 13 febbraio 2001 n. 181), sul presupposto che ove tali procedure non rendano configurabile un deposito temporaneo devono essere rispettate le disposizioni in tema di rifiuti relative all'obbligo di munirsi di preventiva autorizzazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)