Sez. 3, Sentenza n. 20780 del 11/04/2002 Ud. (dep. 28/05/2002) Rv. 221883 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo - Inosservanza delle condizioni di cui all'art. 6 lett. m) del D. Lgs n. 22 del 1997 - Reato di cui all'art. 51, comma 2, del D. Lgs n. 22 - Configurabilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, affinché possa configurarsi l'ipotesi di deposito controllato e temporaneo, di cui all'art. 6 lett. m) del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, occorre il rispetto delle condizioni dettata dal citato articolo, ed in particolare il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione e l'osservanza dei tempi di giacenza, in relazione alla natura ed alla quantità del rifiuto; in mancanza si configura il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, sanzionato dall'art. 51, comma 2, del citato decreto n. 22.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)