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Sez. U, Sentenza n. 792 del 29/03/1963 (Rv. 261082 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCESSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1963-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261082-01

GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCESSO - LIMITI.*

La possibilita di rilevare, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione, trova un limite quando sulla giurisdizione abbia gia pronunziato, sia pure per implicito, la Cassazione, ma cio si verifica solo se il rinvio della causa ad altro giudice sia stato disposto dalle Sezioni Unite, a norma dell'art 374, primo comma, cod proc civ, e non gia anche quando sia stato disposto da una Sezione semplice della Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)