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Sez. U, Sentenza n. 6242 del 18/11/1988 (Rv. 460590 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - FORMAZIONE - MANCANZA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1988-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460590-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - FORMAZIONE - MANCANZA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO.*

Il giudicato sulla giurisdizione, oltre che nel caso di decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, può formarsi a seguito di pronuncia espressa sulla giurisdizione, resa dal giudice del merito e non investita da specifica impugnazione, o a seguito del passaggio in giudicato di un capo della pronuncia sul merito. In Mancanza di tale giudicato, il difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., è rilevabile, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo e, quindi, anche dal giudice di rinvio investito della causa a seguito di annullamento disposto da una Sezione semplice della Corte di Cassazione. (V 832/82, mass n 418652; (V 3664/74, mass n 372180; (V 1104/63, mass n 261152; (V 792/63, mass n 261082).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)