diritto.io

Sez. 6 - , Sentenza n. 25526 del 03/06/2021 Cc. (dep. 05/07/2021) Rv. 281534 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione esecutiva - Convenzione europea di estradizione - Valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice italiano - Necessità - Esclusione - Mero esame formale - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281534-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione esecutiva per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio sul quale si fonda la decisione esecutiva emessa dall'autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecutivo straniero, in quanto l'adesione alla convenzione presuppone il reciproco affidamento degli Stati contraenti e l'impegno a riconoscere la validità ed efficacia delle rispettive sentenze. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva proposta dalle autorità albanesi).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)