Sez. 6, Sentenza n. 40036 del 02/11/2010 Cc. (dep. 12/11/2010) Rv. 248524 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione esecutiva - Convenzione europea di estradizione - Valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice italiano - Necessità - Esclusione - Mero esame formale - Sufficienza - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio che ha fondato la decisione esecutiva emessa dall'autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecutivo straniero. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva proposta dalle autorità albanesi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)